STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE E ARTISTICO RICREATIVA

SCI CLUB FIOCCO A.S.D.

ART. 1

Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.,

una Associazione Sportiva Dilettantistica che avrà anche interessi Culturali, Artistici e Ricreativi con finalità di "Interessi Generali" civici, solidaristici e di utilità per la collettività, come in effetti a seguito chiarito con la presente scrittura, denominata: SCI CLUB FIOCCO ASD.

2. L'associazione, in prima istanza, modificabile successivamente in casodi necessità, fissa la propria Sede Legale nel Comune di GIAVENOin VIALE REGINA ELENA, 35 CAP. 10094. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale "nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria", salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e di riferimento affiliativo.3. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica ed ha durata illimitata.4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione SportivaDilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con iterzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con ilpubblico se iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).5. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previoriconoscimento ai fini sportivi da parte di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:

a. valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;b. ​incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;c. operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;d. favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;e. concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sueesplicazioni.f. l'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale come previsto all'art. 7, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2021, nello specifico organizzazione e gestione di Attività Sportive Dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare e preminente riferimento alle discipline legate all'arte dello Sci Alpino, Sci Alpinismo, Sci di Fondo, Sci All- mountain, Sci Freeride, Sci Freestyle/Parco, Sci Race, Sci per il touring, Snowblade, Pattini, Ciaspole, Tavole, Snowboard, Splitboard, Ciclismo, Ciclocross e Cicloturismo, Mountain bike, Bmx, Trekking, Escursionismo, Arrampicata ecc. e tutto quanto di pertinenza degli Sport citati avrà da venire compresa la Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness, Ginnastica per tutti, Nuoto, Atletica e Podisno, Nordic Walking, Fitwalking, Danza Folkl, Danza Sportiva, Urban Dance, Danze Etinichee in tutte le forme possibili.

Il sodalizio si impegna a rispettare la normativa, gli Statuti e Regolamenti del CIO, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi, con particolare riferimento a FISI, FIDAL, FIDAL AMATORI, FIN, FCI, FIDS e CSEN APS.

Per i propri Soci e Tesserati, laddove richieste e sussistendone le opportunità di Legge, l'Associazione potrà esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

La Associazione, per i propri soci/tesserati, potrà quindi attivare anche altre ATTIVITA' DIVERSE, secondarie e strumentali e opportunità del tipo a seguito elencate:

Attività Sportive Dilettantistiche, Sociali, Culturali, Artistiche, Ricreative, Educative, del Tempo Libero e di Ricerca prevalentemente di tipo sportivo e artistico ricreativo, a seguito elencate a titolo esemplificativo:

Organizzazione di corsi, eventi, concorsi, concerti e spettacoli, fiere, convegni e meeting/ con possibile rilascio di Attestati o Diplomi e Tesserini Tecnici da parte dell'Ente di appartenenza, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale Federale o Csen di adesione affiliativa. L'associazione si prefigge inoltre l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e di promozione socio/culturale, dopolavoristiche e del tempo libero, ovvero attività di "interesse generale" quali interventi di creazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio.

Teatro, Teatro in piazza, Canto, Musica e Balletto.

Si perseguiranno finalità di Sport e Attività Integrate come educazione alla vita con lo scopo di migliorare la socializzazione di "giovani e adulti diversamente abili" facendo leva sui valori indiscussi di coinvolgimento e socializzazione che può fornire l'attività sportiva, artistica e educativa. Pertanto, si codificheranno, anche a livello di regolamenti, un modo di "fare sport" e praticare giochi sportivi nel quale i giovani cosiddetti normodotati potessero interagire, giocare e divertirsi insieme ai loro coetanei meno fortunati, realizzando così un'integrazione attraverso lo Sportintegrato, che dovrebbe poi proseguire anche fuori dalla palestra e dagli impianti sportivi.

Saranno inoltre ammissibili tutte le attività sportive possibili ove riconosciute dal CONI, SPORT E SALUTE SPA, FSN, DSA e altri EPS a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo, nel caso di nuove future necessità, potranno essere incluse nelle attività associative anche la pratica di Sport al momento non preventivabili.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

L'Associazione perseguirà le proprie finalità attraverso l'insegnamento e i valori della Pace e della Civile Convivenza tra i Popoli e dei Valori della Cultura, dell'Arte, del Teatro e dello Sport in tutti i loro generi.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono lefinalità e gli scopi associativi e si impegnano

per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazioneall'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, aqualsiasi titolo, della quota associativa.3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo sudomanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successivaconvocazione.6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.2. In particolare hanno il diritto di:- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;- esaminare i libri sociali;- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarnel'andamento;- frequentare i locali dell'associazione;- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promossedall'associazione;- denunziare i fatti che ritengono censurabili;3. ​Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive di CSENAps, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazioneè affiliata e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dalpresente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associatorecedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recessoha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno3 mesi prima.4. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenereall'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio

della stessa.

1. Sono organi dell'Associazione:a) l'Assemblea;b) il Consiglio Direttivo;c) il Presidente;


ART. 6

Organi

d) l'Organo di controllo. (Collegio dei Revisori dei Conti solo se previsto o rientranti nei termini di Legge)2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea e Principi di Democrazia

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto divoto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti

da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso diconvocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delegascritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15/Quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine delgiorno ed eventuale data della seconda convocazione che dovrà risultare almeno il giorno successivo alla prima.4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il

Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalPresidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;b) approva il rendiconto economico-finanziario;c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;d) delibera sulla esclusione degli associati;e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;f) delibera lo scioglimento;g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quellaconvocata per la modifica dello Statuto,

per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o indelega.9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, inprima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il votofavorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazionenonché la devoluzione del patrimonio con il

voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed ilSegretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degliindirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde

direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Si applical'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di

ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del

bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinariaamministrazione la cui competenza non sia

per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;c) la predisposizione del rendiconto economico-finanziario;d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;e) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli

associati;

f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente lamaggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo sitengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.10. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.11. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del

Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

ART. 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo (Quattro Anni) e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidenteconvoca l'Assemblea per la nomina del nuovo

Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. È in facoltà dell'Assemblea nominare, in composizione monocratico, l'Organo di controllo.2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile,deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzoanno.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

ART. 11

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili eimmobili, materiali e immateriali pervenuti

all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunquedenominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori,amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.4. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suofunzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e relative disposizioniattuative.

ART. 12

Rendiconto economico-finanziario e Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale, per la tipologia della associazione a "Carattere Anno Solare" ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre del medesimo anno.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.2. Il rendiconto è redatto annualmente, è predisposto dal ConsiglioDirettivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (Entro 30 Aprile dell'annosuccessivo).3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 13

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;b) registro dei volontari;c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cuidevono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 14

Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle Cariche Sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 3/Tre giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea Elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

ART. 15

Colori e Logo della associazione

I colori della Associazione saranno "l'azzurro e il bianco" e il Logo sarà registrato presso la Camera di Commercio della Provincia di Residenza

ART. 16

Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di "Tre Probiviri" nominati ad oc dall'Assemblea dei Soci nel quadriennio elettivo. In caso di mancata nomina o di mancata accettazione delledecisioni dei Probiviri, la controversia sarà devoluta al Tribunalecompetente.

ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigentidisposizioni contenute nel Codice civile e le

disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 18

Norme di Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni e norme statutariedegli organi associativi quale ad esempio Csen Aps, si rinvia a quantoprevisto dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

GIAVENO, 12 Ottobre 2024